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IL CNF SULLA FORMAZIONE CONTINUATIVA DEGLI AVVOCATI PER L’ANNO 2020: PUBBLICATE LE FAQ

2020-05-19 12:15

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IL CNF SULLA FORMAZIONE CONTINUATIVA DEGLI AVVOCATI PER L’ANNO 2020: PUBBLICATE LE FAQ

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Considerata l’eccezionalità della situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il CNF ha innanzitutto chiarito che l’anno 2020 sarà considerato un anno a sé e non rientrerà in nessun triennio formativo.


A tal proposito, diverse domande sopraggiunte hanno riguardato l’acquisizione dei crediti formativi per l’anno 2020 e, in particolare, è stato chiesto se tali crediti dovranno comunque essere acquisiti e, in caso positivo, in che misura e attraverso quali modalità.


Ebbene, il Consiglio ha espresso la necessità di rispettare l’obbligo formativo anche per l’anno 2020, chiedendo l’acquisizione di un numero minimo di crediti formativi individuato in 5, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materia obbligatorie.


Per quanto riguarda le modalità, il Consiglio ritiene di dover considerare valide tutte le regole di cui agli artt. 12 e 13 del reg. n. 6/2014. Pertanto, i crediti potranno essere acquisiti tramite lezioni, seminari, corsi in presenza e attività formative, stante l’obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da COVID-19.


Altre domande hanno riguardato casi di iscritti che hanno concluso il triennio formativo nel 2019 senza aver acquisito i 60 crediti previsti e, viceversa, casi di iscritti che lo hanno concluso con l’acquisizione di un numero di crediti superiore a 60.


Per quanto riguarda il primo caso, il CNF chiarisce che la delibera n. 168 consente eccezionalmente di utilizzare tutto il 2020 per regolarizzare l’obbligo formativo, fermo restando l’obbligo di acquisire almeno 5 crediti da imputarsi all’anno 2020. Tale obbligo, precisa il Consiglio, permane anche per coloro che anno superato i 60 crediti formativi nel 2019, escludendo la possibilità di compensarli.


Altro caso è quello riguardante l’iscritto che nel 2020 acquisisce più di 5 crediti. Secondo il CNF, tale esubero potrà essere imputato al triennio formativo successivo 2021-2023 o, nel caso di COA che non applicano il triennio fisso, al triennio formativo interrotto eccezionalmente dall’anno 2020.


Infine, un’importante questione ha riguardato l’obbligo formativo come requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione in elenchi, come quello dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello stato, e per poter accogliere tirocinanti. Ebbene, a tal riguardo, il CNF conferma che occorrerà essere in regola con l’obbligo formativo, salvo che per le procedure di cancellazione che invece saranno sospese fino al termine del periodo utile per regolarizzare tale obbligo.



Qui le faq del CNF



http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/FAQ_Formazione_Continua.pdf


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