Per le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in caso di controversia tra società di telecomunicazione e utenti, il preventivo tentativo di conciliazione risulta strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, come quelli monitori. In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio. Inoltre, l'esigenza di concedere uno strumento agile di tutela a favore del credito prevale rispetto all'esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia. Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 28 aprile 2020 n. 8240 che ha risolto un contrasto giurisprudenziale che si era formato nel tempo.